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MiFID

La Direttiva MiFID – Markets in Financial Instruments Directive è entrata in vigore in tutti gli Stati dell’Unione Europea il 1° novembre 2007 proponendosi di creare – a livello europeo – un mercato finanziario più integrato e concorrenziale, rafforzando nel contempo la tutela per l’investitore.

La Direttiva ha introdotto importanti novità nell’ambito della disciplina dei mercati, dei servizi e degli strumenti finanziari, abolendo definitivamente l’obbligo di concentrazione degli scambi sui Mercati Regolamentati e prevedendo l’introduzione di due nuove tipologie di sedi di esecuzione che vanno ad affiancarsi ai mercati regolamentati: i Sistemi Multilaterali di Negoziazione e gli Internalizzatori Sistematici.

Le nuove norme prevedono, fra l’altro, l’obbligo di effettuare la classificazione dei Clienti sulla base di tre nuove classi, in ordine crescente di competenza, a ognuna delle quali viene attribuito un diverso grado di tutela, inversamente proporzionale al livello di competenza: Cliente al dettaglio (non professionale), Cliente professionale, Controparte qualificata.

La Banca è tenuta quindi ad adottare per ciascuna delle tre classi differenti regole di condotta in merito a:

  • comunicazione al cliente della sua classificazione in una delle tre succitate categorie;
  • obblighi informativi, prevedendo l’esplicita accettazione da parte del Cliente relativamente alle modalità di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
  • valutazione di appropriatezza/adeguatezza dei servizi di investimento offerti al Cliente o da lui richiesti;
  • esecuzione degli ordini del cliente alle migliori condizioni possibili (c.d. best execution) in relazione ad operazioni aventi ad oggetto qualsivoglia strumento finanziario (azioni, obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno), individuando a tal fine, per ciascuno strumento finanziario, una strategia di esecuzione degli ordini che assicuri la realizzazione del miglior risultato;
  • gestione degli ordini e periodica rendicontazione;
  • informativa sui conflitti di interesse, predisponendo misure idonee a prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse e, qualora tali misure non fossero ritenute sufficienti, procedendo alla comunicazione nei confronti dei clienti della natura e delle fonti dei conflitti stessi;
  • disciplina relativa alla gestione degli ordini con limiti di prezzo.

Viene inoltre regolamentato il servizio di consulenza personalizzata sulle operazioni finanziarie: solo un Intermediario espressamente autorizzato dall’Autorità di Vigilanza può svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Per dare attuazione alla Normativa MiFID, la Banca deve chiedere ai Clienti le informazioni necessarie a tracciarne il profilo finanziario al fine di verificare l’appropriatezza e l’adeguatezza delle operazioni di investimento poste in essere dai Clienti stessi in relazione al loro profilo di rischio e obiettivo d’investimento. In caso di rifiuto da parte del cliente di fornire le informazioni richieste per la valutazione di appropriatezza, la Banca potrà comunque prestare il servizio richiesto, informando il cliente che non potrà effettuare una valutazione di appropriatezza dello stesso; diversamente, in caso di valutazione di adeguatezza, la Banca dovrà astenersi dal prestare i servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti.

Di tali elementi si terrà conto anche per l’investimento connesso al servizio di gestione di portafogli eventualmente prescelto dal Cliente che non potrà essere collocato in caso il cliente si rifiuti di fornire le informazioni sopracitate.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Banco BPM
Direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari MiFID:
Per documenti che precedono la creazione del Gruppo inserisci la tipologia del documento, l’anno e il gruppo bancario di riferimento.

Report best execution

La direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e il Regolamento Delegato 2017/576 richiedono alle imprese di investimento la pubblicazione del report contente le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui la Banca ha eseguito ordini di clienti l’anno precedente e i primi 5 broker per volume di contrattazioni ai quali la Banca ha inviato ordini di clienti l’anno precedente, nonché le informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni per il primo trimestre del 2018 ai sensi del Regolamento Delegato 2017/575

La Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) ed il Regolamento Delegato 2017/575 richiedono alle sedi di esecuzione (mercati regolamentati, MTF, OTF, internalizzatori sistematici, market maker e altri liquidity provider) la pubblicazione dei dati relativi alla qualità dell’esecuzione delle operazioni in tale sede con periodicità trimestrale, al più tardi entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre. In ottemperanza a quanto previsto dal summenzionato Regolamento europeo, il file è messo a disposizione in formato testo nel meta-linguaggio .xml, ovvero un formato elettronico machine readable che permetta al pubblico, senza oneri, di scaricare, cercare, organizzare e analizzare tutti i dati forniti.