Vai al contenuto principale

Riforma tassi IBOR

Estratto del “Piano Solido e Scritto” - Regolamento BMR (BenchMark Regulation)

Cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento[1]

Quanto segue è un estratto del Piano Interno (c.d. Piano solido e scritto – di seguito il “Piano“), adottato da Banco BPM (la “Banca“) ai sensi del Regolamento UE 2016/1011 (“Regolamento BMR“) e dell’art. 118 bis del Testo Unico Bancario (“TUB“) e dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 207/2023. 

 

Cosa sono gli indici di riferimento e perché sono stati sottoposti a riforma

Cosa è un indice di riferimento. Un indice di riferimento finanziario è un valore “in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance” (art. 1, Regolamento BMR”).

Indici di riferimento e tassi di interesse. La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dal valore di uno o più indici di riferimento (cd. indicizzazione), oltre ad un eventuale differenziale o “spread” aggiuntivo (ove contrattualmente previsto). Gli indici di riferimento sono generalmente utilizzati per determinare i tassi di interesse (cioè il prezzo o costo che il Cliente corrisponde alla Banca) di una vasta gamma di rapporti in cui sia prevista contrattualmente tale indicizzazione e, in particolare, per

  1. contratti di credito, cioè qualunque forma di prestito, dilazione di pagamento, e altra agevolazione finanziaria, come i mutui, inclusi quelli garantiti da ipoteca o da altra garanzia analoga (ad esempio per l’acquisto di un bene immobile), le aperture di credito e gli sconfinamenti in conto corrente.
  2. operazioni finanziarie di diversa natura, quali ad esempio emissione di titoli a tasso variabile, opzioni, swap, contratti a termine, contratti derivati;

Gli indici di riferimento hanno una grande importanza economica, per questo la loro affidabilità è assicurata da chiare strutture di governance e metodologie trasparenti da parte degli amministratori degli indici di riferimento e dalle banche che li utilizzano. Gli indici di riferimento usati nell’Unione europea sono stati sottoposti ad una profonda riforma, come richiesto dalla duplice raccomandazione espressa nel 2014 dal Consiglio per la Stabilità Finanziaria (FSB – Financial Stability Board) che ha raccomandato di rafforzare gli indici di riferimento agganciandoli alle transazioni reali e di sviluppare al contempo nuovi indici più robusti. L’insieme delle azioni intraprese dalle Autorità e dagli Amministratori degli indici costituisce la cosiddetta “Riforma degli indici di riferimento”.

 

Il Regolamento BMR sugli indici di riferimento (e successivi aggiornamenti)[2]

Il Regolamento BMR ha definito a livello europeo il nuovo quadro normativo sugli indici di riferimento, che adegua ai principi internazionali gli indici di mercato e la metodologia con cui vengono calcolati per rafforzarne la fiducia da parte dei partecipanti al mercato dei capitali.

In particolare, il Regolamento BMR ha introdotto un quadro di regole comuni che garantiscono “l’accuratezza e l’integrità dei tassi benchmark utilizzati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento” (Art.2 Regolamento BMR). Le nuove norme adeguano ai principi internazionali i requisiti che gli indici devono soddisfare e la metodologia con cui vengono calcolati. Prevedono anche misure di rafforzamento della vigilanza sull’integrità e l’accuratezza degli indici, e specifici presidi di trasparenza per gli utilizzatori. In questo modo contribuiscono al corretto funzionamento del mercato interno e garantiscono al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori. Per gli indici più diffusi (definiti “benchmark critici” dal Regolamento BMR) sono previste misure maggiormente prescrittive che tengono conto del loro rilievo sistemico.

Il Regolamento BMR contiene le disposizioni riguardanti la fornitura, la contribuzione e l’utilizzo da parte degli enti vigilati (tra cui le banche) degli indici di riferimento, e le regole alle quali si devono attenere tutti gli attori coinvolti.

Ad esempio, il Regolamento BMR dispone che gli amministratori degli indici di riferimento pubblichino o mettano a disposizione, tra l’altro, le informazioni relative alle “procedure per la consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante proposta dall’amministratore nonché la motivazione di tali modifiche, inclusa una definizione di cosa costituisce una modifica rilevante e le circostanze in cui l’amministratore debba comunicare tali modifiche agli utenti” (Art. 13, Regolamento BMR).

Inoltre, Il Regolamento BMR prevede che gli utilizzatori degli indici di riferimento redigano e mantengano un piano interno che specifichi le azioni da intraprendere nel caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento (Art. 28, par. 2, del Regolamento BMR). Quando ciò sia possibile e opportuno, il piano descriverà uno o più indici di riferimento alternativi per la sostituzione di quelli cessati o variati sostanzialmente, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide.

 

Ulteriori recenti evoluzioni normative: art. 118-bis del TUB (Testo Unico Bancario)

A livello italiano, il Legislatore ha introdotto ulteriori disposizioni nel caso di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento. Il D. Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207, entrato in vigore l’11 gennaio 2024, ha introdotto l’art. 118-bis del TUB rubricato “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento” che prevede che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio a Piani di sostituzione le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto, oltre che obblighi informativi a carico di Banco BPM in tali evenienze, e l’eventuale diritto di recesso da parte del cliente. Per Piano di Sostituzione si intende una tavola sinottica che riepiloga i principali indici di riferimento (derivati dell’EURIBOR e del BCE) ed i rispettivi tassi sostitutivi.

Inoltre, l’articolo 3, comma 2 del D. Lgs. 207/2023 reca la disciplina transitoria stabilendo, tra l’altro, che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, le banche e gli intermediari finanziari rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani di sostituzione

In linea con queste disposizioni, Banco BPM ha aggiornato il proprio Piano, di cui si riporta qui un estratto pubblicato ad uso della clientela, come previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile. Il Piano viene mantenuto costantemente aggiornato e la clientela viene informata delle modifiche secondo le modalità previste dalla normativa.

 

Principali indici di riferimento utilizzati da Banco BPM

Per quanto riguarda i principali indici di riferimento si segnala:

  1. EURIBOR: nel 2019, l’European Money Markets Institute (EMMI, l’organismo che amministra l’Euribor) ha completato il processo di riforma con l’introduzione di una nuova metodologia di calcolo dell’indice (c.d. “Euribor ibrido”), comunicando che ciò non comporta alcuna modifica rilevante/sostanziale di tale indice. La nuova metodologia non ha comportato alcuna variazione alle condizioni sul tasso di interesse contrattualmente previste e applicate ai contratti in essere, che si sono evolute con continuità e in coerenza con il mercato.
  2. €STR (o ESTR): in ottobre 2019 la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato la pubblicazione di questo indice, di cui è l’amministratore. Esso rappresenta un tasso a breve termine in euro (il nome significa Euro Short-Term Rate) che riflette il costo del denaro per prestiti non garantiti overnight tra le banche situate nell’area dell’euro, eseguite a condizioni di mercato e quindi riflettendo i tassi di mercato in modo imparziale.
  3. €STR Compounded pubblicato da BCE dal 2021 è un indice collegato all’ESTR, quale sua rielaborazione che utilizza la media composta delle quotazioni giornaliere rilevate; è utilizzato come indice alternativo in alcuni contratti di finanziamento,
  4. Term €STR è un indice sviluppato dall’EMMI (The European Money Market Institute); viene pubblicato dal 2022 ed è basato sui dati di mercato disponibili relativi agli swap degli indici overnight e dei futures che fanno riferimento all’€STR.
  5. BCE è il tasso di interesse che le banche ricevono per i depositi overnight presso la banca centrale (per deposito overnight si intende deposito interbancario che deve essere costituito lo stesso giorno della stipulazione ed estinto il primo giorno lavorativo successivo). È il principale strumento di politica monetaria utilizzato dalla BCE per influenzare il costo e la disponibilità del denaro nell’economia.

Cosa è successo ai contratti indicizzati al LIBOR

Nel giugno 2023 si è concluso il processo di definitiva cessazione degli indici LIBOR nelle diverse divise e scadenze. L’indice Libor non può più essere utilizzato in nessun contratto o strumento finanziario, né come indice di riferimento principale né come indice di riferimento alternativo:

  • Per i contratti che utilizzavano il LIBOR come indice principale per la determinazione del tasso di interesse (si tratta generalmente di contratti in divise diverse da EURO), la sua cessazione ha comportato l’attivazione di quanto previsto dal contratto per la gestione di questo evento (es. attivazione di un valido tasso sostitutivo), oppure la sua rinegoziazione.
  • Per i contratti che utilizzavano il LIBOR come indice alternativo in caso di indisponibilità dell’indice principale (si tratta generalmente del LIBOR/EURO, utilizzato come indice alternativo dell’Euribor), invece, la cessazione del LIBOR non ha comportato alcuna discontinuità, dato il permanere dell’indice principale.

 

Piano Interno di Banco BPM (c.d. Piano solido scritto)

In conformità a quanto previsto dall’art. 28, par. 2 del Regolamento BMR, Banco BPM ha predisposto il proprio Piano interno da attuare nell’evenienza che certi indici di riferimento utilizzati in contratti e strumenti finanziari possano cessare o subire una variazione sostanziale. Quanto pubblicato nella presente sezione rappresenta un estratto del Piano interno di Banco BPM, con riferimento ai c.

Contratti Finanziari relativi a rapporti con i consumatori e ricompresi nel perimetro del Regolamento BMR: sono contratti di credito al consumo (soggetti alla CCD, Consumer Credit Directive) e di credito immobiliare ai consumatori (soggetti alla MCD, Mortgage Credit Directive). La normativa riguarda anche le aperture di credito e gli sconfinamenti di conto corrente con i consumatori.

Altri contratti finanziari. Si tratta dei “contratti finanziari”, anche diversi da quelli relativi a rapporti con i consumatori, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del BMR, ma ai quali è stata estesa la disciplina dell’art. 118-bis del TUB (dal comma 5 dello stesso articolo).

Altri strumenti finanziari. Il Gruppo Banco BPM è un utilizzatore di indici di riferimento sia negli strumenti finanziari emessi o strutturati sia nei contratti finanziari. Gli “strumenti finanziari” soggetti al Regolamento BMR, come ivi definiti all’art. 3, comma 1, n. 16, sono quelli emessi o strutturati dal Gruppo Banco BPM dopo averne scelto l’indice o la combinazione di indici a cui sono collegati (ad esempio emissioni di prestiti obbligazionari o strutturazione di prodotti di investimento).

Processo interno per la sostituzione degli indici. Banco BPM ha identificato i possibili indici di riferimento alternativi da applicare in sostituzione di quelli esistenti se gli indici cessano di essere disponibili. Gli indici sostitutivi individuati sono ritenuti valide alternative agli indici di riferimento attualmente utilizzati e la scelta è stata fatta in base a valutazioni che tengono in considerazione le best practices internazionali e seguendo, ove opportuno, le raccomandazioni delle Autorità di mercato per le diverse tipologie di prodotto e mercato. Riportiamo una breve descrizione del processo che sarà adottato nel caso di cessazione o di sostanziale modifica di un indice di riferimento. Le specifiche modalità della sua eventuale applicazione a casi concreti terranno conto delle particolarità dei diversi prodotti e delle linee di business interessate. Sarà garantita la coerenza dei contratti e del Piano Interno con la normativa tempo per tempo applicabile. In questi casi, Banco BPM fornirà adeguata informativa alla clientela anche al fine di illustrare le eventuali modifiche contrattuali che si rendessero necessarie.

  1. Cessazione di un indice di riferimento

Per “cessazione” si intende il venir meno in modo permanente della rilevazione o determinazione dell’indice di riferimento da parte dell’ente preposto a tale scopo: un indice non sarà più applicabile qualora l’amministratore di tale indice ovvero l’Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento BMR e successivi emendamenti.

In caso di cessazione di un indice di riferimento, secondo quanto dichiarato dall’Amministratore dell’indice stesso, o dall’Autorità competente qualora all’Amministratore siano state sospese o revocate l’autorizzazione o la registrazione, si applicherà, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa, l’indice sostitutivo previsto contrattualmente e cioè quello che Banco BPM avrà individuato quale valida alternativa. Dove espressamente previsto nella rappresentazione degli indici sostitutivi, saranno inclusi anche eventuali adeguamenti a fronte della differenza tra il valore dell’indice cessato e quello alternativo (“Credit Spread Adjustment” o “CSA”). In conformità con quanto previsto dall’art. 28, par. 2 del Regolamento BMR ed articolo 118 bis del TUB, gli indici sostitutivi possono essere previsti direttamente nel contratto, senza operare alcun rinvio al Piano, oppure con una clausola che rinvia agli indici sostitutivi previsti nel Piano.

Si allega il Piano di Sostituzione che permette di individuare facilmente per ogni indice principale gli indici sostitutivi di riferimento, nel caso in cui il contratto faccia espresso rinvio al Piano.

Scarica il Piano di sostituzione

  1. Temporanea indisponibilità di un indice di riferimento.

Per “temporanea indisponibilità” si intende il venir meno per un periodo di tempo finito della rilevazione o determinazione dell’indice di riferimento da parte dell’ente preposto a tale scopo.

In questo caso, verrà utilizzato l’ultimo valore conosciuto dell’Indice di Riferimento.

  1. Sostanziale modifica di un indice di riferimento

Per “variazioni sostanziali” si intendono le “modifiche rilevanti” della formula e metodologia utilizzate per la determinazione dell’indice (non si considerano “modifiche sostanziali” le variazioni quantitative dell’indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro).

Se un indice di riferimento utilizzato da Banco BPM subisce una sostanziale modifica, secondo quanto comunicato dall’Amministratore dell’indice stesso, ovvero dall’Autorità competente qualora all’Amministratore siano state sospese o revocate l’autorizzazione o la registrazione, Banco BPM applicherà l’indice di riferimento come modificato.

In tutti i casi di cessazione o sostanziale modifica dell’indice di riferimento saranno inviate ai Clienti le comunicazioni previste dall’articolo 118 bis del TUB, fermo restando il diritto di recesso del cliente e le relative conseguenze pure stabilite dall’art. 118 bis, commi 3 e 4, del TUB.

 

 

Dichiarazione di limitazione di responsabilità

Il contenuto di questa pagina riflette l’attuale interpretazione, da parte del Gruppo Banco BPM, della Riforma degli indici di riferimento e può essere soggetta a cambiamenti. Il qui riportato quadro generale non intende essere completo o esaustivo, né può sostituire l’approfondita valutazione che un professionista indipendente può fornire riguardo ai potenziali impatti della Riforma su uno specifico Cliente, e non costituisce un consiglio o una raccomandazione. Il Gruppo Banco BPM cercherà di tenere aggiornata questa pagina periodicamente e di fornire opportune comunicazioni sugli sviluppi della Riforma degli indici di riferimento.

 

[1] Per maggiori dettagli si consulti il sito Eur-Lex e il sito della Banca d’Italia ai seguenti link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R1011-20210213&from=EN

https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/riforma-tassi-riferimento/index.html

[2] Come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/168 e prima ancora dal Regolamento (UE) 2019/2089 per taluni aspetti in materia Ambientale, Sociale e di Governance (c.d. ESG – Enviromental, Social, and Governance).